Statuto

Art. 1

È costituita una “ASSOCIAZIONE INTER REGIONALE NORD-EST PER L’OSTEOPOROSI” (di seguito definita ANEOP).

L’ANEOP ha sede legale in Padova in via Ospedale 105, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni territoriali ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia e all’estero.

Art. 2

L’associazione in oggetto, senza fini di lucro, ha lo scopo di:

  • promuovere incontri di aggiornamento, scambi culturali e di esperienza clinica su temi relativi alle malattie del metabolismo minerale ed osseo;
  • favorire lo scambio di informazioni sulla politica sanitaria agli operatori del settore, promuovendo specifici incontri e dibattiti, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
  • tutelare l’immagine professionale e l’identità culturale dei medici che si occupano di patologie legate al metabolismo minerale e scheletrico;
  • facilitare l’applicazione delle linee guida in campo diagnostico e terapeutico in collaborazione con le Società Scientifiche che si occupano delle tematiche relative alle malattie metaboliche dell’osso;
  • sensibilizzare le Autorità sanitarie e politiche, a fianco delle Società scientifiche, al fine di promuovere l’istituzione di strutture sanitarie in grado di svolgere attività diagnostiche, preventive, curative e riabilitative nell’ambito delle malattie metaboliche dello scheletro;
  • promuovere iniziative di informazione e supporto per i pazienti.

Art. 3

Possono aderire all’associazione scienziati, medici, biologi, nonché laureati in genere, interessati a contribuire, direttamente o indirettamente, all’attività dell’Associazione di cui all’art. 2.

L’adesione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chi intende diventare associato deve presentare domanda corredata da curriculum vitae al Consiglio Direttivo (CD), il quale delibera l’accoglimento della medesima.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, l’ammontare della quale è stabilita dal Consiglio direttivo e potrà essere confermata o modificata alla prima Assemblea Generale (AG) degli iscritti, successiva alla data della delibera.

Art. 4

Sono Organi dell’ANEOP:

  • l’Assemblea Generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo

Art. 5

L’Assemblea è composta da tutti gli associati.

L’Assemblea Generale è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo a tutti gli aventi diritto almeno trenta giorni prima. La scelta del luogo avverrà in base a motivazioni logistiche che facilitino l’arrivo degli associati.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione basterà la maggioranza dei votanti.

Ad ogni associato spetta un voto. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni delegato non potrà avere più di tre deleghe.

L’Assemblea Generale delibera, previa nomina di un Presidente e di un Segretario:

  • sulla modifica del presente statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del suo patrimonio nel rispetto dell’art. 7;
  • sulle iniziative divulgative o altro nel rispetto della natura dell’art. 2;
  • sulla data della successiva AG che deve avvenire entro un anno dalla precedente.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede di ANEOP.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 6

Consiglio Direttivo

Possono fare parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 9 membri, eletti a maggioranza dall’Assemblea tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, che diventa anche Presidente dell’Associazione.

Il Presidente rimane in carica un anno e non è immediatamente rinnovabile.

Il CD rimane in carica 3 anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente rappresenta il ANEOP e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

Art. 8

Riunione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta all’anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • provvedere all’indirizzo generale e allo sviluppo del ANEOP;
  • attuare i deliberati dell’Assemblea;
  • sovrintendere e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria;
  • sottoporre all’Assemblea i bilanci consuntivi e di previsione ed il programma di lavoro per il futuro;
  • stabilire tematiche e modalità del Congresso;
  • fissare la quota associativa annuale per i diversi Soci;
  • eleggere a maggioranza tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede del ANEOP. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Art 9

Assunzioni

Il Consiglio Direttivo può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo ed i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di contratto di lavoro, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio direttivo può giovarsi anche dell’opera di collaboratori autonomi di lavoro, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo ed i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e da eventuali contratti di lavoro.

Art. 10

Entrate

Le entrate dell’ANEOP sono costituite:

  • dalle quote associative per l’ANEOP;
  • dai contributi concessi da enti pubblici o privati;
  • da lasciti, eredità e donazioni;
  • da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura resi a terzi;
  • da qualsiasi altra attività inerente agli scopi dell’associazione.

Art. 11

Gli esercizi annuali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’ANEOP viene tenuta da un consulente esterno all’uopo annualmente incaricato dal Consiglio Direttivo. Tutti i libri associativi e i registri contabili sono liberamente consultabili dagli associati.

Art. 12

L’ANEOP non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione non siano imposte per legge. L’ANEOP ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente correlate.

Art. 13

L’AG che delibera lo scioglimento dell’associazione, nomina uno o più liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Il liquidatore ha l’obbligo di devolvere detto patrimonio a fini di pubblica utilità o di beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Norme transitorie

I soci fondatori dell’Associazione ed i Coordinatori regionali nominati dagli stessi soci all’atto della costituzione dell’associazione costituiscono il Direttivo provvisorio, che prevede un numero minimo di 9 consiglieri e che rimane in carica 3 anni.

Il Direttivo provvisorio ha le stesse prerogative e gli stessi compiti del Consiglio direttivo di cui agli artt. 6, 7, 8, 9.

Il Direttivo provvisorio dovrà convocare la prima Assemblea generale entro 6 mesi dalla Costituzione dell’Associazione.

F.ti:

  • Silvano Giorgio Adami
  • Valentina Camozzi
  • Giovanni Luisetto
  • Maurizio Rossini
  • Ombretta Viapiana
  • Paolo Angelo Federici NOTAIO (L.S.)